Dovranno riecheggiare a lungo, quest’anno, le parole pronunciate ieri da Papa Leone XIV per inaugurare l’Anno Giudiziario dello Stato Vaticano. Perché non sono solo precetti giuridici, ma riflettono le linee guida della Giustizia di Dio. E dovrebbero, per questo, essere un modello per gli assetti dell’Ordine Giudiziario in tutte le Nazioni del mondo, compresa l’Italia.

«La giustizia nella Chiesa – ha detto il Papa – richiede, oltre che competenza giuridica, anche sapienza, equilibrio e una costante ricerca della verità nella carità». Inaugurando per la prima volta l’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Leone XIV ha voluto sottolineare che la giustizia non dipende «da interessi contingenti», ma si radica «nella verità di ciascuna persona e nella ricerca del bene comune».

Nell’Aula della Benedizione, durante la cerimonia di apertura del 97° Anno giudiziario, il Papa ha voluto ricordare a tutti che «ogni decisione, ogni processo e ogni giudizio» sono chiamati « a riflettere quella ricerca della verità che sta al cuore della vita della Chiesa». Ecco perché Papa Leone rivolge l’invito affinché «la giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia, poiché entrambe trovano la loro pienezza in Cristo». Così il diritto, «applicato con rettitudine e spirito ecclesiale, diventa uno strumento prezioso per edificare la comunione e rafforzare l’unità del Popolo di Dio». Non dimentichiamo le sue parole. «Quando la giustizia è esercitata con integrità e fedeltà alla verità, essa diventa un fattore di stabilità e di fiducia all’interno della società, generando come naturale conseguenza l’unità».

Ma quanto dista la giustizia degli Stati, da quella dello Stato Vaticano? Ricordiamone allora brevemente gli assetti ordinamentali. La Legge Fondamentale della Città del Vaticano (emanata nel 2000 in sostituzione di quella del 1929) all’articolo 1 così dispone: «Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario». Gli articoli 15 e 16 riguardano espressamente il potere giudiziario, che viene esercitato nei Tribunali di tre gradi: Tribunale di prima istanza, Corte d’Appello e Corte di Cassazione.

Nell’articolo 15 della Legge Fondamentale si legge che «Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato». Inoltre (articolo 16) «In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame». Nel piccolo Stato Vaticano, cuore pulsante della cristianità, nulla è stato lasciato al caso. I magistrati sono nominati dal Papa e dipendono gerarchicamente da lui. Ed è il Papa a detenere la suprema autorità, compresa la facoltà di concedere amnistie, indulti e grazie.

RENATO D’ANDRIA

Published by

Rispondi

Scopri di più da L'UMANITA' - Organo del Partito Socialdemocratico Italiano

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere