La maggior parte dei giornali italiani ha definito una “tegola” sul governo il voto dell’Eurocamera sulla nuova direttiva anticorruzione, che stabilisce a livello comunitario le fattispecie da qualificare come reati, tra cui «l’esercizio illecito di funzioni pubbliche». Il provvedimento è stato interpretato come un invito al nostro Paese a ripristinare il reato di abuso d’ufficio, abrogato dall’esecutivo nel 2024, con le opposizioni pronte a brandire un nuovo argomento contro l’esecutivo. Sono scesi subito in campo anche il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, secondo cui la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata «a fare nuovamente il controllo che l’articolo 111 della Costituzione prevede». Gli ha fatto eco il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, per il quale bisognerebbe «colmare fin da subito alcuni dei vuoti di tutela che si sono aperti con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio».

Tuttavia, nel nostro sistema penale vi sono già fattispecie che soddisfano gli obblighi previsti dalla direttiva. Lo ha ben spiegato ieri, intervistato da Ermes Antonucci per il Foglio, il giurista Luigi Stortoni, professore emerito di Diritto penale dell’Università di Bologna: la formulazione adottata in sede comunitaria non implica alcun obbligo per l’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio. In primo luogo, «la prescrizione di cui all’articolo 7 della direttiva – ha detto il docente – è estremamente generica per cui non è agevole determinare il contenuto del ‘dovere’ di penalizzazione degli stati. Nel caso dell’Italia, inoltre, la norma penale deve comunque essere, per obbligo costituzionale, determinata e tassativa. Ne consegue un’ampia discrezionalità degli stati».

Inoltre, ha aggiunto il giurista, il nostro ordinamento già punisce le condotte caratterizzate dal ‘mercimonio’ della funzione, attraverso le numerosissime fattispecie di corruzione (articoli 318-322 c.p.), le condotte di abuso di potere caratterizzate dalla ‘costrizione’ finalizzata all’ottenimento di utilità (articolo 317 c.p.), l’induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater), e le condotte abusive per ottenere o distrarre beni o utilità (il reato di peculato previsto all’art. 314 e quello di indebita destinazione di denaro o cose mobili previsto all’art. 314 bis).

Dunque – conclude il professore nell’intervista al quotidiano diretto da Claudio Cerasa – nessun obbligo da Bruxelles, nessun vuoto normativo, nessun rischio di infrazione. Solo sciatteria informativa e propaganda politica.

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